IVA al 10% sulle compensazioni finanziarie erogate alle compagnie di navigazione per il servizio pubblico di collegamento marittimo

IVA al 10% sulle compensazioni finanziarie erogate alle compagnie di navigazione per il servizio pubblico di collegamento marittimo

Alle somme erogate dall’Ente affidante come compensazione finanziaria per garantire il servizio pubblico di collegamento marittimo non deve essere applicato il regime del contratto di trasporto di persone ma quello previsto per i contratti di servizio.

Accolto il ricorso proposto dallo Studio per una compagnia di navigazione avverso un avviso di accertamento per una pretesa complessiva di oltre 11 milioni di euro, costituita da molteplici rilievi in materia di imposte dirette e di IVA.

Nel decidere sul più importante tra essi la Commissione Tributaria, accogliendo la distinzione proposta in ricorso tra operazioni riconducibili al contratto di trasporto di persone e quelle rese in adempimento del contratto di servizio per lo svolgimento dei servizi di collegamento marittimo di pubblico interesse, ha riconosciuto che alle somme erogate dall’Ente affidante in favore della compagnia come compensazione finanziaria per garantire il servizio pubblico non debba essere applicato il regime (all’epoca) di esenzione IVA del contratto di trasporto, con la connessa indetraibilità dell’imposta sugli acquisti, ma quello dell’imponibilità con l’aliquota del 10 per cento specificamente previsto per i contratti di servizio.